Commissione Regionale Patrimonio Culturale
Le Commissioni regionali per il patrimonio culturale sono state istituite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57/2024, art. 21. A seguito della riforma organizzativa del Ministero della Cultura disposta con DPCM n. 57 del 13 marzo 2024 e con DM n. 270 del 5 settembre 2024, che ha portato all’abolizione dei Segretariati regionali, le loro competenze sono passate alle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio capoluogo.
La Commissione regionale per il patrimonio culturale è organo collegiale a competenza intersettoriale, composta dai Soprintendenti della Regione; coordina e armonizza l’attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l’integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale, svolge un’azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione. La Commissione è presieduta dal Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per il territorio del comune capoluogo di Regione ed è composta dai soprintendenti di settore e dal direttore regionale Musei nazionali operante nel territorio della Regione. Tale composizione è integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. Svolge principalmente i seguenti compiti:
– verifica la sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del Codice;
– dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l’interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell’articolo 13 del Codice;
– detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45 del Codice;
– autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione è rilasciata dal competente soprintendente;
– richiede alle commissioni regionali di cui all’articolo 137 del Codice, anche su iniziativa della competente Soprintendenze di settore, l’adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 138 del Codice;
– adotta, su proposta del Soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell’articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141 del medesimo Codice;
– esprime l’assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 44 del Codice;
– esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero.
